Ocdpc n. 1.120 del 18 dicembre 2024 - Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire la prosecuzione delle attività e delle funzioni di Commissario delegato e di Soggetto responsabile per la Regione Emilia-Romagna
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022 con la quale è stato dichiarato, per tre mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2022 di proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022 e la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2022 di proroga dello stato di emergenza fino al 24 maggio 2023;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6348;
VISTE le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 877 del 21 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, n. 902 del 13 luglio 2022, n. 903 del 18 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n. 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio 2023, n. 969 del 27 febbraio 2023, n. 980 del 7 aprile 2023, n. 1028 del 5 ottobre 2023, n. 1051 del 29 dicembre 2023 e n. 1090 del 19 luglio 2024;
VISTA la normativa nazionale emanata per far fronte all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi in atto e, in particolare, il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;
VISTO l’articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro, in provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2024 di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 966 del 15 febbraio 2023, con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6396;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 di estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 di proroga dello stato di emergenza per 12 mesi in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell’8 maggio 2023, con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6402;
VISTE le successive ordinanze n. 997 del 24 maggio 2023, n. 998 e n. 999 del 31 maggio 2023, n. 1003 del 14 giugno 2023, n. 1010 del 22 giugno 2023, n. 1027 del 3 giugno 2023, n. 1029 del 6 ottobre 2023, n. 1031 del 10 ottobre 2023, n. 1045 del 14 dicembre 2023, n. 1080 del 15 marzo 2024;
VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 2023 recante “Disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell’articolo 20-ter, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100” ed in particolare l’allegato A di cui all’articolo 1, comma 1 “Riepilogo dei piani approvati” e l’allegato B di cui all’articolo 1, comma 3 “Attività che restano in capo al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri finanziate a valere sulle risorse affluite al Fondo emergenze nazionali di cui all’art. 44 del D.Lgs. 1/2018 a seguito dell’integrazione disposta dall’art. 18, comma 1, del D.L. n. 61/2023, convertito con modificazioni nella L. 100/2023”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024 di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1022 del 15 settembre 2023 con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6419;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forlì-Cesena;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024 di estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, al territorio della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto in Provincia di Forlì-Cesena in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1042 del 27 novembre 2023, con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6431;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2024 di proroga dello stato di emergenza per 12 mesi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano, di Tredozio e della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto in Provincia di Forlì-Cesena;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1070 del 12 febbraio 2024 con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6438;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì Cesena, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2018 di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2018 di estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 13 al 15 dicembre 2017 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì Cesena;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 503 del 26 gennaio 2018, con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6080;
VISTE le successive ordinanze n. 531 dell’11 luglio 2018 e n. 688 del 28 luglio 2020, quest’ultima adottata per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2017 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017 nel territorio delle Province di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2018 di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 511 del 7 marzo 2018, con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6084;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 610 del 16 ottobre 2019, adottata per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2018 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni comuni delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e di Parma e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019 di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 533 del 19 luglio 2018, con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6097;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 760 del 29 marzo 2021, adottata per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza nei territori, in particolare, della Regione Emilia-Romagna, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6110;
VISTE le successive ordinanze n. 559 del 29 novembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019 e n. 840 del 12 gennaio 2022, quest’ultima adottata per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità;
VISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con il quale è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per realizzare gli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti previsti dalle lettere d) ed e) dell’art. 25, comma 2 del d.lgs. 1/2018 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, ed individuati dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso oppure per gli stati di emergenza terminati da non oltre sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, ed è stato stabilito che le risorse saranno assegnate ai commissari delegati o ai soggetti responsabili di cui all’art. 26 del citato decreto legislativo n. 1/2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
CONSIDERATO che, per la Regione Emilia-Romagna, gli stati di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 145/2018 sono quelli dichiarati con le sopra citate delibere del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017 e del 15 ottobre 2018, dell’11 dicembre 2017, del 26 aprile 2018 e dell’8 novembre 2018;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019 recante “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 recante “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 recante “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
VISTO l’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2020 “Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145» e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019 «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater del convertito decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119»”;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con la decisione del Consiglio UE - ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, come successivamente modificata dalle decisioni del Consiglio UE – ECOFIN del 5 dicembre 2023 e del 2 maggio 2024;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR;
VISTA la Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del costo complessivo di 1.200 milioni di euro, di cui il Dipartimento della Protezione civile, in qualità di Amministrazione centrale titolare, provvede al coordinamento;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” ha assegnato al Dipartimento della protezione civile, tra l’altro, ai fini che qui rilevano, 400 milioni di euro per la realizzazione di “progetti in essere” a rendicontazione, come definiti con nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. n. DIP/0051100 del 25 novembre 2021;
VISTI, per la Regione Emilia-Romagna, i n. 146 “progetti in essere” pari a complessivi 39.314.068,88 euro, giusta la nota di approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. n. SCD/0054451 del 15 dicembre 2021, come successivamente integrata con le note prot. nn. SCD/0055159 del 20 dicembre 2021 e SCD/005782 del 10 febbraio 2022, ed approvati con i decreti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, n. 40 del 18 marzo 2020, n. 187 dell’8 ottobre 2020 e n. 18 del 24 febbraio 2021 e rimodulati con il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Soggetto responsabile, n. 131 del 4 agosto 2023, giusta la nota di approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. n. 47718 del 22 settembre 2023;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 842 del 12 gennaio 2022, n. 845 del 13 gennaio 2022, n. 875 dell’11 marzo 2022 adottate per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1028 della legge n. 145/2018, sui diversi stati di emergenza ed in particolare quelli riferiti alle contabilità speciali nn. 6080, 6084 e 6097;
VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 840 del 12 gennaio 2022, adottata, tra l’altro, per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1028 della legge n. 145/2018 sullo stato di emergenza di cui all’OCDPC n. 558/2018 e riferito alla contabilità speciale n. 6110;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
VISTO l’accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990 per la realizzazione del sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” della Misura 2, Componente 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, sottoscritto il 24 gennaio 2023 tra il Dipartimento della protezione civile e l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, approvato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 113 del 26 gennaio 2023;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1043 del 28 novembre 2023 “Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all’articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Proroga della vigenza delle contabilità speciali n. 6080, n. 6084, n. 6097 e n. 6110”, fino al 31/12/2024;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 732 del 31 dicembre 2020, con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6256 e n. 803 del 28 ottobre 2021;
VISTI gli articoli 17, comma 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” e 1, comma 700 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTE le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 839 del 12 gennaio 2022, n. 1009 del 21 giugno 2023 e n. 967 del 20 febbraio 2023, quest’ultima adottata per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2022 con la quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio, in particolare, della Regione Emilia-Romagna, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2022 di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 906 del 21 luglio 2022 con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6368;
VISTE le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 970 del 28 febbraio 2023 e n. 1053 del 5 gennaio 2024, quest’ultima adottata per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2023 di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 940 del 31 ottobre 2022, con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6385 nonché l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1116 del 6 dicembre 2024, adottata per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità;
RICHIAMATA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1087 del 5 luglio 2024 con la quale la Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Assessore a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, è stata nominata, dalla data dell’ordinanza medesima, Commissario delegato e Soggetto responsabile con riferimento agli stati di emergenza sopracitati, con subentro nella titolarità dei relativi conti di contabilità speciale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1095 del 13 agosto 2024, con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6462;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100 del 21 settembre 2024, con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6465;
VISTA la successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1106 del 20 ottobre 2024;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1109 del 5 novembre 2024, con la quale, tra l’altro, è stato autorizzato l’utilizzo della contabilità speciale già aperta n. 6465;
VISTA la successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1114 del 28 novembre 2024;
VISTA la nota prot. 1341085 del 6 dicembre 2024 della Vicepresidente facente funzioni di Presidente della Regione Emilia-Romagna con cui, in considerazione degli esiti delle elezioni regionali del 17 e del 18 novembre u.s., si chiede di adottare apposita ordinanza di protezione civile per consentire, senza soluzione di continuità, la piena operatività delle gestioni commissariali ed ordinarie sopra richiamate con il subentro nelle rispettive funzioni del Presidente della Regione Emilia-Romagna, autorizzandone, altresì, la titolarità delle rispettive contabilità speciali;
RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza con cui disciplinare la prosecuzione, in capo al Presidente della Regione Emilia-Romagna, delle attività e funzioni proprie di Commissario delegato e di Soggetto responsabile ora poste in carico alla Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna/Vicepresidente facente funzioni di Presidente della Regione Emilia-Romagna in relazione agli eventi sopra richiamati al fine di assicurare la gestione, senza soluzione di continuità, degli interventi ed attività, ivi compresi quelli che si renderà necessario attuare, finalizzati al superamento di detti contesti critici, anche ai fini del rispetto di obblighi, scadenze e adempimenti che la vigente normativa pone in capo a tali figure;
ACQUISITA l’intesa della Regione Emilia-Romagna;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
ART. 1
- Al fine di assicurare la gestione, senza soluzione di continuità, degli interventi e delle attività, ivi compresi quelli che si renderà necessario attuare, finalizzati al superamento dei contesti critici richiamati in premessa, anche ai fini del rispetto di obblighi, scadenze e adempimenti imposti dalla vigente normativa, le funzioni di Commissario delegato ora poste in capo alla Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna/Vicepresidente facente funzioni di Presidente della Regione Emilia-Romagna sono esercitate dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, il quale viene nominato Commissario delegato in riferimento alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022, n. 966/2023, n. 992/2023, n. 1022/2023, n. 1042/2023, n. 1070/2024, n. 1095/2024, n. 1100/2024 e n. 1109/2024 dalla data della presente ordinanza.
- Dalla data della presente ordinanza, il Presidente della Regione Emilia-Romagna subentra nella titolarità dei conti di contabilità speciale previsti per le singole ordinanze indicate al precedente comma 1.
- Per l’espletamento delle attività sopra richiamate non è dovuto alcun compenso.
ART. 2
- Al fine di assicurare la gestione, senza soluzione di continuità, degli interventi e delle attività, ivi compresi quelli che si renderà necessario attuare, finalizzati al superamento dei contesti critici richiamati in premessa, anche ai fini del rispetto di obblighi, scadenze e adempimenti imposti dalla vigente normativa, le funzioni di Soggetto Responsabile ora poste in capo alla Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Assessore a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, sono esercitate dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, il quale viene nominato Soggetto Responsabile in riferimento alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 503/2018, n. 511/2018, n. 533/2018, n. 558/2018, n. 732/2020, n. 906/2022 e n. 940/2022 dalla data della presente ordinanza.
- Dalla data della presente ordinanza, il Presidente della Regione Emilia-Romagna subentra nella titolarità dei conti di contabilità speciale previsti per le singole ordinanze indicate al precedente comma 1.
- Per l’espletamento delle attività sopra richiamate non è dovuto alcun compenso.
ART. 3
- Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2024
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano