Pubblicità legale

Ai sensi dell'art. 32 della legge n.69/2009 e successive modifiche e integrazioni, dal 1º gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi – incluse le notifiche per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 150 e 151 del Codice di procedura civile e dell’art. 52 del Codice del processo amministrativo - aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.