Come fare la domanda
È possibile ottenere una proroga per la presentazione della domanda?
No
È possibile ottenere una proroga per la presentazione degli allegati?
No, possono essere fatte integrazioni in caso di presentazione incompleta della domanda
Se un amministratore di condominio ha fatto domanda per le parti comuni ma anche per le abitazioni di proprietà, qual è la procedura per richiedere il contributo?
Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, la domanda dev’essere presentata dall’amministratore condominiale, secondo le modalità indicate al punto 6.5 dell’Allegato 1. Per la singola unità abitativa, la domanda deve essere presentata dal relativo proprietario, secondo quanto disposto dal punto 6.2 dell’Allegato 1, ad eccezione dei casi particolari disciplinate al paragrafo 6.
Nel caso di fabbricati in comproprietà indivisa con i comproprietari rappresentati da un presidente che ha delega per i pagamenti, la firma di atti autorizzati, ecc., è sufficiente la firma del capo condomino incaricato oppure devono essere presentate tutte le deleghe dei comproprietari alla medesima persona?
Occorre la delega di tutti i comproprietari utilizzando l'Allegato A3 "Delega dei comproprietari"***.
La marca da bollo per la presentazione della domanda è necessaria? Se sì, per quale importo?
Sì. È necessaria una marca da bollo del valore di 16 euro, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
La promessa d'acquisto deve essere redatta da un notaio o è sufficiente una scrittura privata?
È sufficiente la scrittura privata, purché la promessa d’acquisto sia stata accettata dal venditore. Considerato, infatti, che la regola sarebbe quella di produrre un contratto preliminare o definitivo di acquisto (che è sottoscritto da entrambe le parti), in mancanza di uno di questi contratti, è possibile produrre la promessa d’acquisto con accettazione dell’altra parte. In ogni caso, se il prezzo indicato successivamente nel contratto definitivo d'acquisto risultasse superiore, si terrà conto del prezzo indicato nella promessa d'acquisto.
Per le perizie già redatte è possibile l’integrazione?
Deve essere valutata la completezza del contenuto della perizia asseverata. Per le perizie già redatte, è possibile richiedere l’integrazione per acquisire tutti gli elementi previsti nello schema di perizia di cui all’Allegato A2.Il controllo della completezza dei contenuti resta in capo al Comune che svolge l’istruttoria.
Nella perizia è necessario il computo metrico anche per i lavori eseguiti?
Sì.
Il perito può essere il tecnico comunale?
No, per prevenire eventuali situazioni di conflitto d’interessi con i doveri d’ufficio. Si ricorda inoltre che il perito deve essere un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio.
A redigere la perizia può essere un qualsiasi tecnico (es. perito meccanico/chimico...)?
A redigere la perizia deve essere un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio, con competenza specialistica coerente con l’oggetto che si va a periziare.
Per edifici vincolati dalla Soprintendenza la perizia può essere presentata da qualunque tecnico?
A redigere la perizia deve essere un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio, con competenza specialistica coerente con l’oggetto che si va a periziare.
La perizia asseverata deve essere redatta anche nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di contributo le spese siano state completamente sostenute e rendicontate?
Sì, nel caso di spese già sostenute nella perizia asseverata è necessario attestare la congruità delle stesse con il prezziario della Regione oppure, per le voci non presenti, con il prezziario della locale Camera di Commercio.
Nel caso in cui chi presenta domanda di contributo sia un tecnico, può fare la perizia asseverata?
Premesso che non c'è alcuna disposizione che lo vieta espressamente, per ragioni di opportunità è auspicabile che i danni siano valutati da un esperto indipendente, terzo rispetto al danneggiato, iscritto ad apposito albo (domanda aggiornata l'11 ottobre 2016).
È necessario allegare alla domanda la documentazione fiscale originale?
La documentazione fiscale da allegare può essere in originale o in copia conforme all’originale.
Quali sono gli allegati obbligatori alla domanda di contributo visto che nella modulistica (Allegato A1) sono indicati tutti come da produrre “solo se ricorre il caso”?
- All A2: sempre, a meno di domanda di contributo per soli beni mobili;
- All A3: in caso di più proprietari dell'immobile;
- All A4: in caso di presentazione della domanda da parte di un condomino;
- All A5: nel caso in cui siano state sostenute tutte le spese al momento della presentazione della domanda;
- verbale dell'assemblea condominiale: in caso di presentazione della domanda da parte dell'amministratore condominiale;
- nel caso di abitazione distrutta o da delocalizzare è necessario allegare il quadro economico di progetto (per le abitazioni distrutte e da ricostruire) o il contratto preliminare o definitivo di acquisto o l'atto contenente la promessa di acquisto (nel caso di acquisto di altra abitazione);
- perizia della compagnia di assicurazione e quietanza liberatoria, nel caso in cui sia già stato percepito un indennizzo assicurativo
- documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale è corrisposto un eventuale altro contributo da parte di ente pubblico.
Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla perizia asseverata, con riferimento all’Allegato 1, paragrafo 10.1 lettera h e dello schema di Perizia asseverata (Allegato A2), ci si riferisce alle planimetrie catastali? Il tecnico deve eseguire un rilievo del fabbricato e procurarsi planimetrie/disegni della pratica edilizia, oppure è sufficiente fornire i soli estremi dei titoli abilitativi edilizi rilasciati?
La planimetria catastale dell’immobile deve essere allegata, come previsto dalle disposizioni richiamate. Lo stato di fatto dell’immobile è come l’immobile si presenta al momento del sopralluogo, che quindi va eseguito e attestato. Esso può coincidere con lo stato legittimo oppure differire per piccoli o grandi modifiche, apportate dal proprietario negli anni ma magari mai comunicate al Comune. Per attestare lo stato legittimo dell’immobile si ritiene sufficiente che siano indicati gli estremi degli atti abilitativi.
Nel caso di trasferimento della proprietà di un'abitazione prima della presentazione della domanda di contributo, può presentare domanda il nuovo proprietario?
Sì, ma solo se il nuovo proprietario è uno dei soggetti previsti al punto 13.2., lettere a), b) o c) dell’Allegato 1. Nel caso in cui il nuovo proprietario sia un soggetto diverso da questi ultimi, sia il nuovo proprietario che il precedente non possono accedere al contributo.
Nel caso di decesso del proprietario dell’immobile gli eredi hanno diritto a subentrare nella richiesta di contributo?
Sì, il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi pargrafo 14 “Successione nel contributo” dell'Allegato 1).
Se le fatture di costi già sostenuti sono intestate al defunto possono comunque essere contabilizzate nella richiesta di contributo dell'erede?
Sì, in quanto il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi paragrafo 14.1 dell'Allegato 1).
Se l'erede subentra nei diritti del defunto la domanda che presenta va compilata in riferimento alla situazione (prima casa o seconda casa) del subentrato?
Il paragrafo 14.1. prevede che il contributo venga riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.
Se in una scheda B* l’importo è rimasto da definire - non indicato per svariati motivi - come ci si comporta in questo caso? La scheda è esclusa? Si prende a riferimento il valore della perizia?
Per questi casi si applica quanto spiegato al paragrafo 12 dell’Allegato 1**. Per le abitazioni distrutte o da delocalizzare, alla domanda di contributo deve essere allegato insieme alla perizia asseverata: a) per le abitazioni ricostruibili in sito e per quelle da delocalizzare con costruzione in altro sito, un quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato e iscritto all’ordine; b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un’altra abitazione, il contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l’atto contenente la promessa di acquisto. Le altre abitazioni, invece, si escludono.
Chi deve presentare domanda di contributo se chi aveva presentato la scheda B* nel frattempo è deceduto?
La domanda di contributo deve essere presentata dagli eredi o da un eventuale comproprietario.
In caso di decesso tra la presentazione della scheda B e della domanda di contributo, subentrano gli eredi?
Il paragrafo 14 dell'Allegato 1 si riferisce solo all’ipotesi di decesso dopo la presentazione della domanda. L’erede può comunque presentare domanda di contributo se si trova in una delle condizioni previste nel paragrafo 13.2 dell’Allegato 1, nelle lettere a) e c), cioè: è titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) grazie a un atto con data anteriore all’evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell’unità immobiliare la residenza anagrafica; è residente anagraficamente alla data dell’evento calamitoso nell’unità abitativa che era abitazione principale anche del proprietario.
La scheda B è stata presentata dal padre proprietario dell’immobile. Le spese di sistemazione sono state sostenute dalla figlia che è diventata proprietaria dopo la presentazione della scheda B. La domanda può essere fatta dalla figlia?
Facendo riferimento al paragrafo 13 “Trasferimento della proprietà dell’abitazione principale del proprietario o del terzo mediante atto” dell’Allegato 1 alle ordinanze emanate in seguito alla delibera del 28 luglio 2016, l’erede può presentare domanda di contributo se ricorrono i presupposti previsti dalle lettere a) e c) del paragrafo 13. (vedi domanda precedente)
È possibile considerare valida una scheda B arrivata al Comune oltre il termine assegnato dall’allora Commissario delegato?
Sì, purché la scheda B sia arrivata al Comune prima del 6 agosto 2016.
La delibera che devono fare i comuni per l’avvio del procedimento deve sia il parere tecnico che contabile. Essendo un atto senza spese, può avere solo il parere tecnico?
Il comune è tenuto ad effettuare le ordinarie modalità di controllo tecnico e contabile sull’intera procedura di propria competenza.
Per il comune la data conclusiva del procedimento da indicare nella delibera è il 29 ottobre?
La data conclusiva per la ricezione delle domande è il 29 settembre (ndr. per la regione Basilicata il termine è il 4 ottobre), la data conclusiva delle attività istruttorie demandate al Comune è il 29 ottobre.
Può presentare domanda di contributo chi in fase di ricognizione dei fabbisogni ha segnalato i danni all'amministrazione comunale utilizzando un modello diverso dalla scheda B, ma che conteneva comunque gli elementi conoscitivi richiesti?
Sì, purchè tale modello contenga gli elementi richiesti dalla scheda B.
Nel caso di una scheda B che segnala danni per due abitazioni di proprietari diversi, chi presenta la domanda di contributo? Come viene considerato il valore indicato nella scheda B?
Ogni proprietario deve presentare domanda di contributo per la propria unità abitativa. Sarà compito del perito che redige la perizia asseverata ripartire l’importo dei danni se indicato cumulativamente per le due abitazioni nella scheda B e quindi indicare l'importo da utilizzare nel calcolo del minor valore del contributo.
Se nella scheda B, nella segnalazione relativa ai i beni immobili, sono stati riportati solo i parziali, in base all'ambito di intervento, e non è stato indicato il totale, quale valore si prende a riferimento per il calcolo del contributo?
Si prende a riferimento la somma dei parziali indicati per i danni alle parti strutturali.
Se durante la fase istruttoria a cura del Comune ci sono stati errori nella compilazione dei riepiloghi delle schede B inviati alla Regione, quale valore si prende a riferimento per il calcolo del contributo?
Si prende a riferimento il valore della scheda B.
Se per lo stesso immobile sono state presentate due schede B, che valore si considera per fare l'istruttoria?
Se più eventi calamitosi hanno danneggiato porzioni diverse dell’immobile e sono state presentate le rispettive schede B, si sommano i relativi importi indicati nelle schede, ferma restando la presentazione di un’unica domanda di contributo.
Come si calcola il contributo quando nella scheda B non è stato indicato alcun importo o non è stata specificata alcuna cifra?
Nel caso di abitazioni danneggiate per le quali non è stato indicato nessun importo in scheda B il contributo non è riconoscibile. Il contributo può essere concesso, in via eccezionale, solo nel caso di abitazione distrutta o da delocalizzare.
È possibile "trasferire" segnalazioni di attività produttive/agricole presentate erroneamente con scheda B nelle ricognizioni di schede C e D?
Sì
Viceversa, è possibile far confluire segnalazioni relative a schede C o D nell'elenco riepilogativo delle schede B, a suo tempo trasmesso?
Sì
Se nella scheda B non è stato indicato alcun importo ma sono stati allegati scontrini e fatture si può considerare la somma della documentazione di spesa come valore di riferimento della scheda B?
Sì, se alla scheda B è allegata documentazione contabile che attesta le spese effettuate.
È possibile accedere al contributo, se le spese sono intestate a un soggetto diverso dal proprietario dell'immobile e sono state sostenute prima dell'entrata in vigore delle ordinanze che definiscono le procedure per richiedere i contributi?
Sì, se chi ha sostenuto la spesa è un comodatario, locatario o usufruttuario dell’abitazione e ha presentato la scheda B.
Gli scontrini sono ammissibili come documentazione di spesa?
Sì, gli scontrini fiscali sono ammissibili, anche tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso tra l’effettuazione delle spese e l’avvio delle procedure di riconoscimento del contributo.
Che cosa vuol dire “collabente” in termini catastali?
Nell’ambito delle categorie catastali, la categoria F/2 - “Unità collabenti”, riguarda quelle unità immobiliari che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di produrre reddito: unità immobiliari fatiscenti, ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, con il tetto crollato.
Cos'è lo stato legittimo dell'immobile?
È l’ultimo progetto per l’immobile depositato in Comune per il quale prima dell’evento calamitoso sia stato rilasciato un titolo abilitativo o presentato un titolo abilitativo eseguibile.
È possibile presentare la domanda di contributo per un immobile destinato ad uso abitativo ma di proprietà di una società/impresa?
No, la domanda potrà essere presentata dalla società/impresa successivamente. La concessione dei contributi per i danni alle attività economiche e produttive è gestita direttamente dalle Regioni. Le modalità di gestione delle domande, compresa la modulistica, saranno rese disponibili dalla Regione, dopo che avrà individuato la struttura che si occuperà dell’istruttoria delle domande.
Una frana attivata da uno degli episodi di maltempo previsti dalle ordinanze**** ha avuto effetti anche successivamente alla chiusura della ricognizione dei fabbisogni, causando ulteriori danni ad un’abitazione. Il cittadino non ha potuto dare conto della situazione completa al momento della ricognizione; è possibile ammettere comunque la domanda di contributo per danni inizialmente non individuati e quantificati in scheda B?
No, è possibile fare interventi nei limiti degli importi segnalati in scheda B all'atto della ricognizione dei fabbisogni.
*Scheda B - Scheda per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, disponibile nell’Allegato tecnico alle ordinanze per la ricognizione dei fabbisogni.
**Allegato 1 – Allegato alle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi a seguito della delibera del 28 luglio 2016. Contiene i “Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili”.
***Allegato A3 - Uno degli allegati presenti nelle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi in seguito alla delibera del 28 luglio 2016. Gli altri moduli sono: Allegato A "Domanda di contributo", Allegato A1 "Dichiarazione sostitutiva", Allegato A2 "Perizia asseverata", Allegato A4 "Delega dei condomini" e Allegato A5 "Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili".
**** ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi a seguito della delibera del 28 luglio 2016.