Indennizzi assicurativi e altri contributi
Se per alcuni interventi già eseguiti prima dell’avvio della procedura, il privato ha avuto la detrazione fiscale per le spese sostenute, che si fa? Vanno detratte dal contributo attuale?
Nella domanda devono essere indicati esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti in seguito alla ricognizione dei fabbisogni. Non devono quindi essere considerate, ad esempio, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico o per le ristrutturazioni edilizie (vedi Allegato 1*, punto 9)
Come ci si deve regolare nell’ipotesi in cui esiste il credito di imposta?
Nella domanda devono essere indicati esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti in seguito alla ricognizione dei fabbisogni. Non devono quindi essere considerate, ad esempio, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico o per le ristrutturazioni edilizie (vedi All. 1, punto 9)
Nella compilazione dell’Allegato A1 nella sezione dedicata ai contributi ricevuti, i proprietari degli immobili devono indicare eventuali detrazioni fiscali (detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e detrazione fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie) relative ai lavori di ripristino oggetto del contributo?
No, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico o per le ristrutturazioni edilizie non vanno considerate (vedi Allegato 1, punto 9). Nella domanda vanno indicati esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti dopo la ricognizione dei fabbisogni.
La cifra portata in detrazione fiscale va detratta dal valore massimo di contributo ammissibile?
Nella domanda devono essere indicati esclusivamente i contributi percepiti per le medesime finalità di quelli riconosciuti in seguito alla ricognizione dei fabbisogni. Non devono quindi essere considerate, ad esempio, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico o per le ristrutturazioni edilizie (vedi All. 1, punto 9)
Nel caso in cui la copertura assicurativa segnalata in scheda B non non sia stata seguita dalla concessione di un indennizzo, è necessario dichiararlo?
Sì, la domanda per l'accesso al contributo dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione da parte del richiedente che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi (o di altri contributi), come previsto dal paragrafo 9.5 dell’Allegato 1.
Come si considerano eventuali donazioni (es. da parrocchie, o altro....) nel calcolo del contributo?
Devono essere considerati solo i contributi riconosciuti per le stesse finalità da altri enti pubblici, secondo quanto previsto dal paragrafo 9 dell’Allegato 1.
Il controllo del comune ai sensi del punto 15.1 dell'Allegato 1 è sulla domanda e dichiarazione sostitutiva del privato o anche sulla perizia? L’allegato A5** va compilato in parte dal cittadino? Come è possibile verificare quanto è l’importo dei contributi assicurativi? Il comune si attiene a quanto dichiarato dal privato, ma come può fare a controllare la sua dichiarazione?
È su tutto. Il cittadino deve produrre attestazione di quanto percepisce (paragrafi 9.2 e 9.3 dell'Allegato 1) o di quanto non percepisce (paragrafo 9.5). A questo si limita il controllo del comune. La Regione provvederà, una volta ottenuti gli elenchi riepilogativi di cui al punto 1.3 dell’Allegato 1, a sommare l’importo dell’indennizzo assicurativo al contributo determinato ai sensi dei punti 3.3 o 3.5 dell’All.1 fino alla concorrenza del massimo del danno ammesso a contributo (vedi punto 9.1 dell’All.1).
* allegato alle ordinanze che attivano l'istruttoria per la concessione dei contributi con i criteri per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili
** scheda per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, disponibile nell'allegato tecnico all'ordinanza per la ricognizione dei fabbisogni