Iter per la concessione
1 – Le amministrazioni, gli enti pubblici e privati, le istituzioni e le organizzazioni del Servizio Nazionale, che si sono accreditati sul Pib (al link (https://pib.protezionecivile.it/PIB/Home) e successivamente al Portale del Dipartimento (link https://pib.protezionecivile.it), possono presentare online le candidature a titolo collettivo o individuale per l'attestazione di pubblica benemerenza (https://servizi.protezionecivile.it/PIB/Home/RegolamentoPrivato). Le specifiche in merito ai referenti autorizzati ad avviare l'iter per i riconoscimenti sono riportate nel Decreto del Capo Dipartimento dell'8 maggio 2024.
2 – Il Dipartimento della protezione civile sottopone tutte le candidature alla Commissione permanente.
3 – La Commissione permanente sottopone le candidature valutate positivamente al Capo Dipartimento della protezione civile.
4 – Il Capo del Dipartimento della protezione civile propone l’elenco delle candidature al Presidente del Consiglio dei ministri o a un Ministro delegato che emana un decreto per ufficializzare i nominativi degli insigniti, cioè le persone a cui sarà concessa l’attestazione di pubblica benemerenza.
5 – Il Dipartimento della protezione civile cura l’aggiornamento dell’albo generale degli insigniti e lo pubblica sul proprio sito internet.
6 – Il Dipartimento della protezione civile, a sue spese, invia i diplomi agli insigniti.
7 – Se in possesso del diploma, gli insigniti possono, a proprie spese, acquistare le insegne.
L’organismo che richiede a titolo individuale o collettivo l’attestazione di pubblica benemerenza deve conservare la documentazione relativa alla richiesta del conferimento per almeno 5 anni dalla data di concessione.