Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano rurale e ai rischi conseguenti
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024
Oggetto: Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano - rurale nonché ai rischi conseguenti.
Come noto, l’art. 1, c. 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo, attività delegata al sottoscritto ai sensi di quanto previsto in materia di protezione civile dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022. Ciò premesso, i tempi di svolgimento delle suddette attività, per la prossima stagione estiva avranno inizio il 15 giugno e termine il 15 ottobre 2024.
In vista della stagione estiva 2024, pertanto, al fine di una più efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale (c.d. “incendi di interfaccia”), nonché ai rischi conseguenti, ritengo doveroso condividere con le SS.LL. le considerazioni che scaturiscono da quanto registrato in questi ultimi anni e in particolare dall’andamento della campagna antincendio boschivo 2023.
Tali Raccomandazioni individuano puntualmente le priorità di azione delle varie componenti del sistema e, pertanto, l’auspicio è che ne venga data tempestiva attuazione dalle SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, al fine di affrontare la prossima campagna antincendio boschivo con una risposta più efficace ed efficiente.
Il fenomeno degli incendi boschivi nel 2023 ha avuto un andamento che, in linea generale, rientra nella variabilità statistica del fenomeno. Rimane comunque opportuno evidenziare alcune situazioni di dettaglio che in ottica generale di predisposizione dei sistemi di risposta devono essere prese in considerazione. In particolare, analizzando i dati a scala nazionale sono state riscontrate delle anomalie nel periodo successivo a quello di riferimento della campagna aib estiva.
Statisticamente la coda della campagna è caratterizzata da una flessione del fenomeno ma nel 2023 si sono avuti dei picchi che, sia in termini di numero di eventi che di superfici bruciate, sono da considerarsi eccezionali. Andamenti simili sono stati riscontrati anche in altri Paesi dell’area del Mediterraneo ma con una manifestazione che si è avuta in periodi antecedenti l’avvio della campagna estiva.
Il confronto con i paesi confinanti che subiscono le stesse influenze meteo-climatiche del nostro territorio deve favorire l’analisi del fenomeno ad una scala più ampia di quella nazionale e su orizzonti temporali pluriennali, così da meglio comprendere e anticipare quali possono essere le sfide future con cui dovranno misurarsi le nostre capacità di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia.
Queste considerazioni, emerse anche agli esiti del debriefing tecnico della campagna antincendio boschivo 2023, organizzato dal Dipartimento della Protezione civile, ha portato ad un prolungamento del periodo della campagna estiva antincendio boschivo 2024 ma, per il futuro, deve far riflettere sull’opportunità di calibrare le capacità del sistema, non solo su periodi prefissati ma modulandole tenendo conto dell’effettiva variabilità del fenomeno. L’obiettivo di garantire dei livelli minimi di capacità di risposta può essere conseguito anche implementando le opportune azioni di previsione e prevenzione che, se opportunamente attuate preferendo in maniera crescente un approccio sinergico e multisettoriale, riducono il rischio connesso alla variabilità del fenomeno, anche al di fuori del periodo di massima pericolosità.
In tale ottica si proseguirà nell’approccio sistemico già avviato nel nostro Paese, e potenziato nel 2021 con l’emanazione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, che punta a rafforzare le capacità operative del Servizio nazionale della protezione civile, a migliorare le capacità di risposta con più efficaci strumenti di coordinamento e governance, ai diversi livelli territoriali, per un’efficace integrazione delle misure ordinariamente previste e a favorire le sinergie tra tutti i soggetti interessati.
Nell’ottica di favorire le sinergie fra le diverse componenti del sistema antincendio boschivo e di protezione civile, il Dipartimento della protezione civile continuerà a curare l’organizzazione dei diversi momenti di incontro plenario, solitamente organizzati prima dell’avvio della campagna antincendio boschivo estiva, per fare il punto sullo stato di approntamento del sistema di risposta nel suo complesso e, successivamente, per analizzare congiuntamente le eventuali criticità riscontrate durante la campagna estiva, con l’auspicio che le SS.LL., facendo tesoro di quanto emerso, conducano specifiche azioni di verifica da parte delle proprie organizzazioni, al fine di programmare le eventuali azioni di medio-lungo periodo che consentano al sistema di non trovarsi impreparato anche in occasione degli eventi futuri.
Tra le azioni di monitoraggio e coordinamento che hanno caratterizzato le attività antincendio delle passate campagne antincendio boschivo è sicuramente da sottolineare quella attuata nell’ambito della cabina di regia permanente antincendio boschivo promossa dal Dipartimento della protezione civile a cui partecipano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, il Comando Operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore Difesa, le Regioni e Province Autonome e il Comitato nazionale del Volontariato. La cabina di regia, oltre a consentire un costante monitoraggio dell’andamento della campagna in corso, favorisce la gestione coordinata ed efficace delle varie componenti del sistema antincendio boschivo ed in particolare quelle legate all’impiego del volontariato nelle attività di gemellaggio fra le Regioni e Province Autonome.
Nell’ambito delle proprie competenze, il Dipartimento della protezione civile continuerà:
- a garantire la previsione delle condizioni di suscettività all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi attraverso il Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi;
- ad assicurare il concorso della flotta aerea antincendio dello Stato, su richiesta delle Sale Operative Unificate Permanenti a supporto dei mezzi terrestri e aerei, comunque messi in campo dalle strutture regionali e provinciali;
- a svolgere il monitoraggio e la vigilanza delle situazioni emergenziali al fine di garantire, per quanto di competenza, ogni necessaria forma di collaborazione e assistenza e a raccordare le attività nazionali ed extra nazionali nell’ambito del Meccanismo Unionale di protezione civile;
- a garantire le attività condotte nell’ambito della cabina di regia permanente antincendio boschivo anche per supportare le attività previste nei gemellaggi fra regioni ed organizzazioni nazionali di volontariato.
Ciò premesso, si auspica che i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, titolari della competenza sugli incendi boschivi ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, siano attivi nell’organizzare, anche per il corrente anno, i propri sistemi di antincendio boschivo, sia in termini di risorse umane che di mezzi terrestri ed aerei, nell’ottica di garantire la maggior efficienza possibile, consentendo adeguati livelli di risposta a salvaguardia del patrimonio naturale ed ambientale, nonché a tutela della pubblica e privata incolumità.
Analogo auspicio è rivolto anche ai Ministri in indirizzo, a vario titolo competenti nel settore, affinché promuovano le attività degli appartenenti ai Corpi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e alle Prefetture – Uffici Territoriali di Governo verso azioni mirate a migliorare l’efficacia complessiva del sistema Paese nelle sue diverse componenti.
Va ulteriormente evidenziato l’importante ruolo che hanno i Sindaci a livello locale, in quanto prime autorità responsabili di protezione civile, nell’organizzare le risorse comunali secondo piani prestabiliti e nel promuovere ogni adeguata misura di prevenzione da attuarsi sul proprio territorio di competenza.
In sintesi, nella contingenza del periodo, al fine di meglio predisporre tutte le attività per la prossima campagna antincendio boschivo 2024, si invitano le SS.LL., ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a voler promuovere le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi così come descritto in allegato. Una specifica attenzione andrà, in particolare, dedicata alle attività di prevenzione non strutturale, che, se opportunamente attuate e calibrate sulle diverse realtà territoriali, rappresentano un ottimo strumento per la riduzione degli incendi boschivi e di interfaccia. Tra queste assume particolare rilievo la sensibilizzazione dei cittadini, in forma singola o associata, sulle attività di promozione della cultura di protezione civile e delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente, anche favorendo progetti di valore educativo e sociale che daranno i propri frutti nel corso del tempo.
Si confida nella tempestiva e puntuale attuazione delle presenti raccomandazioni, con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali competenti nelle attività di antincendio boschivo, per garantire il coordinamento della risposta organizzativa e operativa nella campagna antincendio boschivo del 2024.
Nello Musumeci
Al Prefetto Matteo Piantedosi
Ministro dell’Interno
All’On. Guido Crosetto
Ministro della Difesa
All’On Francesco Lollobrigida
Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Al Prof. Dott. Gilberto Pichetto Fratin
Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica
All’On. Matteo Salvini
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
All’On. Gennaro Sangiuliano
Ministro della cultura
All’On. Roberto Calderoli
Ministro per gli Affari regionali e Autonomie
All’On. Raffaele Fitto
Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR
Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Al Presidente dell’Unione delle Province Italiane
Al Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
ALLEGATO
Attività antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2024. Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale ed ai rischi conseguenti.
a) Attività di previsione e prevenzione
- Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti contribuiscano, per quanto di propria competenza, a fornire utili elementi per la redazione del Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, qualora richiesto dal Dipartimento della Protezione civile Nazionale o dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell’art. 1, c. 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
- I soggetti a vario titolo interessati si adoperino per favorire un adeguato scambio di informazioni non solo fra le strutture locali, regionali e statuali impiegate nelle attività antincendio boschivo, ma anche con quelle impiegate nelle più generali attività di protezione civile.
- Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome promuovano l’utilizzo delle informazioni disponibili presso i Centri Funzionali Decentrati per le attività di previsione delle condizioni di pericolosità degli incendi boschivi e favoriscano, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi. è ormai consolidata come buona pratica la correlazione tra gli strumenti di livello regionale di previsione del pericolo incendi boschivi ed il sistema di allertamento delle componenti regionali di risposta antincendio boschivo e di quelle di protezione civile. Dove attuato, ciò consente una modulazione dell’organizzazione secondo le condizioni di pericolo attese, con la possibilità di rinforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme, nonché quelle di spegnimento degli incendi boschivi e di protezione civile ai vari livelli territoriali. Si auspica, pertanto, che in ciascuna Regione le azioni sul settore della previsione siano orientate verso tali obiettivi, con estensione dei Bollettini regionali di previsione anche ai gestori di servizi pubblici, in particolare della viabilità e delle reti energetiche, quali parte attiva nel sistema. Le informazioni previsionali potranno inoltre favorire le attività di informazione alla popolazione sui livelli di rischio presenti e le norme di comportamento da adottare. A tale scopo, in riferimento alla comunicazione ai cittadini, si ricorda che il Tavolo Tecnico Interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo nel 2019 ha prodotto e condiviso con tutte le Regioni e Province autonome il documento “Informazione alla popolazione sugli scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di comportamento”. A partire da questo documento, nel 2023 sono inoltre stati inoltre realizzati i materiali dedicati al rischio incendi boschivi nell’ambito della Campagna di comunicazione pubblica nazionale sulle buone pratiche di protezione civile “Io non rischio” promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile con Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, ReLUIS - Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e Fondazione CIMA, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
- I soggetti, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza, collaborino nella promozione delle attività di prevenzione anche strutturale, di forme di sensibilizzazione e di stimolo degli Enti e delle Società che gestiscono le infrastrutture, a voler disporre affinché gli interventi prioritari di pulizia e di manutenzione della vegetazione, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, tra l’altro lungo le reti viarie e ferroviarie, siano attuate in tempi compatibili con la stagione antincendio boschivo. In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale, si adottino specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale, in particolare quelli a maggiore afflusso turistico.
- Le Amministrazioni regionali, le Province autonome e i Comuni incentivino le attività di prevenzione, tra cui quelle non strutturali, che, se opportunamente attuate e calibrate sulle diverse realtà territoriali, rappresentano un ottimo strumento per la riduzione degli incendi boschivi e di interfaccia. Occorre, pertanto, continuare a sensibilizzare i cittadini, in forma singola o associata, sulle attività di promozione della cultura di protezione civile e delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente, anche favorendo progetti di valore educativo e sociale che daranno i propri frutti nel corso del tempo. Si ricorda l’importanza del coinvolgimento attivo delle Associazioni di categoria, in particolare quelle che operano a stretto contatto con gli ambienti rurali e forestali, oltre che dei gestori di servizi pubblici, specialmente quelli legati alla viabilità ed alle reti energetiche, pur se non coinvolti direttamente nelle attività di antincendio boschivo
- Analogamente, si auspica la prosecuzione dell’azione di monitoraggio e di supporto tecnico da parte delle Amministrazioni regionali, anche in raccordo con l’Arma dei Carabinieri, o sostitutive in caso di inadempienza, nei confronti delle Amministrazioni comunali per l’istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, in attuazione di quanto previsto all’art. 3, c. 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
- Le Amministrazioni comunali provvedano all’applicazione delle misure previste all’art. 10, c. 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, anche avvalendosi delle aree percorse del fuoco rilevate e rese disponibili dall’Arma dei Carabinieri così come previsto dall’art. 3, c. 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
- Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurino il monitoraggio degli adempimenti previsti dall’ art. 10, c. 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunichino gli esiti alle Regioni, e ai Prefetti territorialmente competenti, in attuazione dell’art. 3, c. 4 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
- Le Amministrazioni regionali, le Province autonome e i Comuni, ferme restando le specifiche attribuzioni della norma, promuovano ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l’organizzazione ed il coordinamento dei volontari appartenenti alle Organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi, tra cui sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio.
- Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome stabiliscano, ai sensi dell’art. 7, c. 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.
b) Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi
- Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome provvedano alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all’art. 3, c. 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, redatto secondo le linee guida di cui al D.M. 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che le zone di interfaccia urbano-rurale così come definite al c. 1-bis, art. 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.
- Le Amministrazioni regionali e le Province autonome trasmettano le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall’ art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro approvazione, così come disposto dell’art. 4, c. 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
- Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica incentivi il fondamentale raccordo tra i Piani per i Parchi e le Riserve Naturali dello Stato, predisposti ai sensi dall’art. 8, della legge 21 novembre 2000, n. 353 con i Piani predisposti dalle Amministrazioni regionali e dalle Province autonome.
- Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome potranno definire e graduare i propri modelli di intervento sulla base degli scenari riportati al punto 3 del documento “Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi” di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2020, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56.
- Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome definiscano, con le Società di gestione o gli Enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi come viabilità principale ed altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possano limitare i rischi per l’incolumità pubblica e privata. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo agevolino, laddove ritenuto necessario, i rapporti tra le suddette Società di gestione ed i vari Enti interessati.
c) Attività di pianificazione di protezione civile
- Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome, le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo, nonché le articolazioni territoriali delle diverse strutture operative nazionali, ivi comprese le Organizzazioni di Volontariato, così come previsto dall’art 32 comma 5 del D.Lgs 1/2018, si rendano disponibili a collaborare con i Sindaci nella predisposizione e nell’aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, di loro competenza, con particolare riferimento al rischio di incendi in zone di interfaccia urbano rurale, oltreché nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio e nelle attività di informazione alla popolazione. Stante la peculiarità del periodo estivo, si raccomanda altresì la promozione dell’elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque suscettibili all’innesco.
- Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, nell’ambito delle quali trovare un’appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.
d) Attività di lotta attiva agli incendi boschivi, in zone di interfaccia e di gestione dell’emergenza
- Tra le attività di lotta attiva rientrano, ai sensi dell’art. 7 della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme, oltre quelle di spegnimento degli incendi boschivi. Le strutture regionali competenti nell’antincendio boschivo, nell’ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, svolgano, con l’ausilio degli strumenti ritenuti più idonei, adeguate attività di coordinamento delle attività sul territorio anche con il coinvolgimento delle risorse statuali, al fine di ottimizzare le azioni di monitoraggio e presidio del territorio e rendere più tempestive le segnalazioni degli eventi.
- Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo, ove necessario, e relativamente alle aree e ai periodi a rischio, promuovano l’intensificazione delle attività di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, compresa la Polizia Locale d’intesa con le amministrazioni competenti, e la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le Sale Operative e le strutture regionali preposte al coordinamento delle attività Antincendio boschivo.
- Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome adeguino la propria capacità di risposta sia terrestre che aerea, in tempo utile per garantire interventi efficaci, tarando il proprio sistema rispetto agli eventi attesi sul territorio ed alla consistenza dei beni ambientali da tutelare. Si ricorda l’importanza di disporre di un’adeguata flotta aerea regionale per l’antincendio boschivo che rappresenta, come gli eventi degli anni scorsi hanno dimostrato, un efficace dispositivo di prima risposta agli incendi, in supporto alle forze terrestri.
- Le Amministrazioni regionali per responsabilità e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell’ambito dei singoli accordi siglati, assicurino la fondamentale presenza di un adeguato numero di DOS (Direttore Operazione Spegnimento), dotati di professionalità e profilo di responsabilità tali da consentire l’ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei. Allo scopo, si ricorda di fare riferimento al documento prodotto e condiviso dal Tavolo Tecnico Interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo “Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi” successivamente adottato con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2020, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56. Si auspica un impegno condiviso per assicurare la necessaria presenza ed uniforme distribuzione di DOS su tutto il territorio, la standardizzazione procedurale e la celerità d’intervento in caso di emergenza.
- Le Amministrazioni regionali e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvedano, anche avvalendosi delle competenze di altre strutture, alla formazione costante degli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, così da assicurare, con sempre maggiore continuità, il miglioramento delle tecniche di spegnimento ed una maggiore sicurezza degli operatori stessi.
- Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome assicurino, così come previsto dall’articolo 7, comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) prevedendone un’operatività di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Corpi Forestali Regionali e/o Provinciali, nonché, ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;
- Tutte le componenti e le strutture operative competenti, di cui al decreto-legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, assicurino la propria partecipazione alle attività delle Sale Operative Unificate Permanenti, contribuendo, con proprio personale adeguatamente formato, all’operatività di tipo continuativo nelle stesse. Allo scopo, si richiama il documento prodotto e condiviso dal Tavolo Tecnico Interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e recepito dal Presidente del Consiglio dei ministri con la “Direttiva concernente la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti (SOUP)” del 12 giugno 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2020, n. 238.
- Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome garantiscano un costante collegamento tra le Sale Operative Unificate Permanenti, di cui all’art. 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) e la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi in zone di interfaccia. In proposito è indispensabile che il COAU sia immediatamente e costantemente aggiornato dell’impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse aeree della flotta di Stato ove più necessario in ogni momento, così da ottimizzarne l’impiego rendendolo più tempestivo ed efficace.
- Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome, e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assicurino la diffusione e la puntuale attuazione delle indicazioni operative “Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi”, emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l’efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l’impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento.
- Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome, per il tramite delle Sale Operative Unificate Permanenti provvedano alla razionalizzazione delle richieste di concorso aereo di spegnimento indirizzate al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessità rispetto all’attività di contrasto a terra;
- Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome promuovano un’attività di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinché, nell’ambito delle normali attività di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attività di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all’Ente preposto alla gestione del traffico aereo;
- Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome adottino tutte le misure necessarie, compresa l’attività di segnalazione all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ai sensi dell’art. 712 del Codice della Navigazione, affinché impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio.
- Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome incrementino, per quanto possibile, la disponibilità di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nelle attività antincendio boschivo, ivi compreso l’utilizzo di vasche mobili; forniscano il continuo aggiornamento delle informazioni con particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d’acqua, inoltre di concerto con i Ministeri competenti, valutino la possibilità di individuare ulteriori laghi per il prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nella lotta attiva agli incendi boschivi.
- Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome, considerata la situazione idrica in atto e l’impatto sulla disponibilità idrica dei vari bacini, in particolare quelli definiti idonei al pescaggio dei mezzi ad ala fissa, valutino, di concerto con i Ministeri competenti e gli Enti gestori, l’opportunità di prevedere l’aggiornamento sull’utilizzo del bacino in concomitanza di una richiesta di intervento del mezzo aereo.
- Le Amministrazioni regionali definiscano opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell’acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l’eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa;
- Il Ministero della Difesa valuti l’opportunità di mantenere gli aeroporti delle Forze Armate eventualmente disponibili, su richiesta da parte del COAU, per garantire il massimo supporto tecnico logistico agli aeromobili della flotta aerea antincendio dello Stato.
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , anche di concerto con le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo, sensibilizzi ANAS S.p.A., le società concessionarie delle Autostrade, e le Ferrovie dello Stato al fine di assicurare la tempestiva informazione su eventuali problemi di viabilità e percorribilità dei tratti dì competenza che dovessero essere interessati da particolari situazioni di criticità derivanti da incendi boschivi in prossimità delle arterie, con possibili gravi ripercussioni sul traffico e sull’incolumità degli utenti.
- Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome valutino la possibilità di definire gemellaggi tra Regioni, e tra Regioni e Province autonome, per l’attività di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurerà il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le Regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili.