Circolari, note e procedure18 settembre 2024

Circolare del Capo Dipartimento DPC/SCCPC/46518 del 18 settembre 2024 sulle attestazioni di pubblica benemerenza

Con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 7 dicembre 2023, pubblicato in G.U del 29 febbraio 2024, n. 50 si è modificato l’articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014.

La modifica ha riguardato gli eventi per i quali è possibile presentare le eventuali candidature per l’attestazione di pubblica benemerenza (articolo 2, comma 4) che sono riferiti o a stati di emergenza dichiarati definitivamente conclusi o a stati d’emergenza che, anche se ancora vigenti, abbiano già raggiunto una durata massima di 24 mesi.

Tale modifica si è resa necessaria in quanto con il dover attendere la definitiva conclusione degli stati di emergenza per l’attestazione delle benemerenze veniva meno la dovuta immediatezza del riconoscimento onorifico rispetto all’evento per il quale veniva presentata la candidatura collettiva o individuale, che rischiava così di essere valutata dopo svariati anni.

La modifica dell’articolo 2, comma 4 del DPCM del 5 maggio 2014 ha reso necessaria l’emanazione di un nuovo decreto del Capo del Dipartimento concernente “Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile” adottata l’8 maggio 2024 (rep 1816) e   pubblicato in GU  del 1° agosto 2024, n. 179 che ha abrogato il precedente decreto del Capo del Dipartimento del 20 marzo 2015 rep 937, pubblicato in GU del 9 giugno 2015, n. 131.

Di seguito, oltre a ricordare l’iter concessivo, si evidenziano le novità previste dalle nuove norme

1. ACCREDITAMENTO ORGANISMI

Per l’accreditamento è necessaria una formale nota dell’Organismo di appartenenza con la quale viene nominato un referente per le attestazioni di pubblica benemerenza di protezione civile e per l’utilizzo della Piattaforma PIB.
Una importante novità del decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024 riguarda gli Organismi che possono accreditarsi per presentare le eventuali candidature così come indicate nell’articolo 4, comma 5 del citato decreto del Capo del Dipartimento.
E’ un elenco più dettagliato, che tiene conto delle istanze e dei dubbi che alcuni Organismi hanno manifestato nel tempo e ha l’obiettivo di rendere il quadro complessivo più chiaro.
Le richieste di accreditamento sono inviate telematicamente al Dipartimento della protezione civile tramite la procedura informatica per le benemerenze (PIB):

  1. per i Ministeri, ivi comprese le rispettive eventuali articolazioni territoriali, salvo quanto specificato al punto 5, dal Segretario Generale ovvero, ove non previsto, dal Capo di Gabinetto del Ministro;
  2. per i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, diversi dal Dipartimento della protezione civile, dal Capo del Dipartimento;
  3. per le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome, comunque denominate, dai Direttori delle strutture di protezione civile;
  4. per le altre strutture delle Regioni e Province Autonome, ivi comprese le agenzie e gli enti da esse vigilati, dal Segretario Generale ovvero dal vertice amministrativo dell’ente comunque denominato;
  5. per le Prefetture, dal Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno;
  6. per le strutture di protezione civile delle Città metropolitane e delle Province, comunque denominate, dal rispettivo vertice amministrativo;
  7. per le altre strutture delle Città metropolitane e delle Province, ivi comprese le agenzie e gli enti da esse vigilati, dal Segretario Generale ovvero dal vertice amministrativo dell’ente comunque denominato;
  8. per le strutture dei Comuni e delle Unioni dei Comuni, comprese le agenzie e gli enti da essi vigilati rispettivamente, dal Sindaco e/o dal Presidente dell’Unione;
  9. per le strutture operative di cui all’art. 13 del Codice di protezione civile:
    a) per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno;
    b) per le Forze Armate:
    dal Capo di Stato Maggiore della Difesa per le strutture centrali da esso direttamente coordinate;
    dai Capi di Stato Maggiore delle forze armate per le rispettive articolazioni centrali e territoriali;
    c) per le Forze di Polizia:
    dal Capo della Polizia– Direttore Generale della pubblica sicurezza per la Polizia di Stato;
    dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri per l’Arma dei Carabinieri;
    dal Comandante Generale della Guardia di Finanza per la Guardia di Finanza;
    dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia per il Corpo della Polizia Penitenziaria;
    d) per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
    e) per gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile dal legale rappresentante dell’ente o dell’istituto;
    f) per il Servizio Sanitario Nazionale:
    dal Direttore Generale competente della Regione o Provincia Autonoma per le strutture regionali;
    dal legale rappresentante dell’ente per le strutture statali o autonome;
    g) per il Volontariato organizzato di protezione civile:
    i. per i soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all’articolo 34, comma 3, lettera a) del Codice di protezione civile:
    per le organizzazioni di volontariato dal rispettivo legale rappresentante;
    per i gruppi comunali di cui all’articolo 35, comma 1, del citato Codice dal Sindaco del Comune;
    per i gruppi intercomunali di cui all’articolo 35, comma 3, del citato Codice dal Sindaco del Comune capofila;
    per i gruppi provinciali di cui all’articolo 35, comma 3, del citato Codice dal Presidente della Provincia o della Città metropolitana;
    ii. per tutte le articolazioni centrali e territoriali dei soggetti iscritti nell’elenco centrale di cui all’articolo 34, comma 3, lettera b), del Codice di protezione civile dal legale rappresentante nazionale dell’ente;
    h) per il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente dal Presidente di ISPRA;
    i) per l’Agenzia Italiameteo dal Direttore dell’Agenzia;
    j) per gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali dai Presidenti nazionali
    k) per gli enti, gli istituti, le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile dai rispettivi legali rappresentanti;
    l) per le aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile dai rispettivi legali rappresentanti.

Le richieste di accreditamento devono pervenire al Dipartimento della protezione civile tramite la procedura Informatica PIB e la documentazione deve essere inviata alla PEC del Dipartimento (protezionecivile@pec.governo.it). Il Dipartimento, dopo la verifica della documentazione, accredita il referente e fornisce le necessarie informazioni e credenziali per l’accesso.

Tutte le informazioni, ulteriormente dettagliate, sono presenti sul sito del Dipartimento, nella sezione “Benemerenze” e al link ad accesso pubblico Home - PIB (protezionecivile.it)

2. REQUISITI PER LA CANDIDATURA

2.1 Candidature a titolo individuale
Per le candidature individuali il DPCM del 5 maggio 2014 e s.m.i. prevede all’articolo 3 i requisiti minimi oggettivi affinché sia conferibile l’onorificenza:
a) Il candidato deve aver svolto un’attività significativa per un periodo non inferiore ai 5 anni presso l’Organismo segnalante
b) e deve aver partecipato alle attività connesse all’emergenza per la quale si viene candidati per un periodo non inferiore ai 15 giorni anche non consecutivi.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della candidatura e dal conferimento della attestazione di pubblica benemerenza, a titolo individuale, devono trascorrere 3 anni per ottenere un successivo riconoscimento

Con l’articolo 2, comma 1, del citato decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024, per le candidature a titolo individuale è necessario, quindi, che l’Organismo proponente produca, la seguente documentazione inserendola nella piattaforma PIB:
a) un curriculum del candidato, sottoscritto dallo stesso
b) una dettagliata relazione a firma del rappresentante dell’organismo o del vertice gerarchico sulle circostanze che rendono effettivamente meritoria la partecipazione del candidato alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza, nonché sugli atti che hanno concorso ad elevare l’immagine del sistema della protezione civile nazionale;
c) una dichiarazione dell’organismo proponente attestante l’anzianità di servizio del segnalato di almeno cinque anni presso l’organismo di appartenenza;
d) una dichiarazione dell’organismo proponente che attesti la presenza del segnalato nei luoghi interessati alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza per un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi;
e) un’autocertificazione del segnalato che attesti di non essere stato condannato per delitti non colposi e di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, nonché di essere esente da pregiudizi fiscali o relativi alla regolarità contributiva;
f) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. Ue 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) il cui facsimile è scaricabile dal sito del Dipartimento della protezione civile, sottoscritto dal candidato
g) per i volontari delle organizzazioni di protezione civile, la nota di attivazione dell’organizzazione di appartenenza.

Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d), non possono essere una autocertificazione del candidato ma devono essere dichiarate dall’Organismo segnalante.
Le dichiarazioni di cui ai punti e) e f) devono essere sottoscritte dal candidato.
Si evidenzia che il punto f) ovvero  il consenso al trattamento dei dati personali è dirimente ai fini della valutazione della candidatura da parte della Commissione e per l’eventuale inserimento in Albo, qualora fosse concessa l’onorificenza. In mancanza del consenso espresso da parte del candidato non è possibile procedere alla valutazione della candidatura e alla eventuale pubblicazione in Albo.
Nessuna documentazione inerente le candidature, sia collettive che individuali, deve essere inviata al Dipartimento, ma soltanto inserita nella piattaforma PIB.

2.2 Candidature a titolo collettivo
Con riferimento all’articolo 3 del nuovo decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024, per le candidature a titolo collettivo gli Organismi proponenti devono produrre:

  1. la relazione sull’attività svolta che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organismo o dal vertice dell’Amministrazione.
  2. per i soggetti di natura privatistica, un’autocertificazione che attesti l’assenza di pregiudizi penali e fiscali a proprio carico;
  3. per le organizzazioni di volontariato di protezione civile la nota di attivazione, così come indicato all’articolo 4, punto 9, lettera g) del Decreto citato. Quest’ultima rappresenta una novità rispetto al precedente decreto.

La presentazione di una o più candidature individuali non preclude la possibilità di presentare anche una candidatura collettiva per la medesima emergenza.
Per entrambe le tipologie di candidature (individuale e collettiva) possono essere allegate alla relazione eventuali note di compiacimento o/e encomi anche di altri organismi/enti a supporto della meritoria azione svolta.
La mancanza di uno degli elementi così come indicati nel punto nei punti 2.1 e 2.2 della presente circolare comporterà l’esclusione dei candidati dal procedimento concessivo.

3. RELAZIONI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA

Le relazioni a supporto delle candidature devono evidenziare in modo palese l’attività meritoria, le singolari doti di altruismo ed abnegazione e/o le significative capacità propositive e gestionali del candidato.
Preme sottolineare che l’attestazione di pubblica benemerenza prevista dal DPCM del 5 maggio 2014 s.m.i è un riconoscimento al merito così come indicato nell’articolo 12 del decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024, e già previsto nel precedente decreto.
Le attestazioni di pubblica benemerenze rilasciate fino al 2014, prima della riforma del DPCM del 5 maggio 2014, hanno, invece prettamente un valore commemorativo e venivano rilasciate a seguito della sola partecipazione all’emergenza, senza entrare nel merito dell’attività realmente svolta durante la medesima emergenza.

​​​​​​​a) Contenuto delle relazioni
La palese attività meritoria, pertanto,  non deve essere riconducibile ai compiti di istituto, seppur svolti in situazioni di emergenza (ad esempio attività anti sciacallaggio, partecipazione alle riunioni di coordinamento, etc).
In tal senso, si invitano i referenti a sensibilizzare le varie unità organizzative/distaccamenti/comandi affinché le relazioni, soprattutto per le candidature individuali, siano riferibili alle finalità espresse dall’articolo 1 del DPCM del 5 maggio 2014 e s.m.i.

​​​​​​​​​​​​​​b) Relazioni per candidature a titolo individuale, a titolo collettivo e “principio della domanda”
Si ricorda che non è possibile presentare relazioni individuali simili o uguali per candidati diversi. In tali casi, si potrebbe optare per indicare una meritoria azione collettiva, non emergendo condotte specificatamente poste in essere dai singoli, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del Decreto del 20 marzo 2015 e, pertanto, sarebbe più opportuna una candidatura a titolo collettivo.
Si evidenzia che la Commissione Permanente, istituita ai sensi dell’art. 5 del DPCM del 5 maggio 2014 e s.m.i., valuta la candidatura così come viene presentata, ovvero non è possibile per la Commissione trasformare candidature individuali in una candidatura collettiva o trasformare una candidatura collettiva in tante candidature individuali.

4. PIATTAFORMA PIB (Procedura Informatica per le Benemerenze)

Dal sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.gov.it) è accessibile il sistema informativo per le pubbliche benemerenze (PIB) aggiornato ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024

​​​​​​​​​​​​​​a. Inserimento candidature
La documentazione prevista per le candidature deve essere inserita nella piattaforma PIB entro 3 mesi dalla chiusura dello stato di emergenza per il quale si richiede la concessione o comunque non oltre il 27° mese dalla deliberazione dello stesso ai sensi della nuova previsione del richiamato art. 2, comma 4.
La procedura non consente inserimenti, modifiche ed integrazioni dopo la data di scadenza della presentazione della candidatura.

​​​​​​​​​​​​​​b. Invio elenco candidati alla PEC del Dipartimento.
Dopo avere inserito la documentazione, la procedura consente una stampa in Excel dei nominativi inseriti con accanto il “codice” dell’emergenza a cui si riferisce.
Tale elenco dovrà essere formalmente inviato alla pec del Dipartimento della protezione civile (protezionecivile@pec.goveno.it),  con nota di trasmissione, nella quale si dichiara di aver inserito nella procedura PIB la documentazione necessaria. La documentazione inserita per le candidature non deve essere inviata via pec.

5. ACCESSO AGLI ATTI e TUTELA GIURISDIZIONALE

L’accesso agli atti riguardanti l’iter per il conferimento dell’attestazione di pubblica benemerenza è precluso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d) del DPCM del 27/6/2011, n. 143 (pubblicato nella GU del 24 agosto 2011, n. 196) così come richiamato nell’art. 16 del decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024).
Secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr, tra le altre, la sentenza del TAR Veneto n. 785/2019) si evidenzia come la posizione degli aspiranti al beneficio non assurga al rango di interesse legittimo, ma sia destinata a restare confinata al livello di mera aspettativa di fatto, e, come tale, non suscettibile di tutela giurisdizionale.

6. INSEGNE

L’attestazione di pubblica benemerenza, nell’ordine di precedenza premiale, si colloca tra le decorazioni segnalatrici del merito, come disposto dall’articolo 12 del Decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024.

7. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

La Commissione permanente, terminato l’iter istruttorio, sottopone al Capo del Dipartimento le candidature valutate positivamente (art. 5 del DPCM del 5 maggio 2014 e ss.mm. e ii.). Il Capo del Dipartimento propone il conferimento dell’onorificenze al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità politica eventualmente delegata che conferisce l’attestazione di pubblica benemerenza di protezione civile con apposito DPCM.
Il decreto di concessione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità politica eventualmente delegata viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, mentre per le candidature valutate negativamente non si procede ad alcuna comunicazione.

8. REGIME TRANSITORIO

Al fine di garantire un adeguato regime transitorio per gli stati di emergenza tutt’ora vigenti e che abbiamo superato i 24 mesi alla data del 1° agosto 2024 il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 31 marzo 2025 (art. 17, Decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024). Sul sito del Dipartimento e nella Homepage di PIB (anche ad accesso pubblico) saranno elencate le emergenze che rientrano in quest’ultima fattispecie oltre a darne apposita comunicazione ai referenti accreditati con le consuete newsletter.

Eventuali chiarimenti su quanto rappresentato possono essere richiesti alla mail benemerenze@protezionecivile.it

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabio Ciciliano