Ordinanze9 dicembre 2024

Ocdpc n. 1.118 del 9 dicembre 2024 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2024

​​​​​IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara e la successiva delibera del 18 settembre 2023 con cui lo stato d’emergenza è stato prorogato per ulteriori dodici mesi;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2023 con cui lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022, è stato integrato di euro 2.470.000,00, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 1/2018;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 939 del 25 ottobre 2022, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara;

RAVVISATA la necessità di adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

ACQUISITA l’intesa della Regione Toscana con nota del 15 ottobre 2024;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1
(Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara)

  1. La Regione Toscana è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 939/2022 nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Toscana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 939/2022 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza.  Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
  3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.
  4. Il Soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Toscana e dei soggetti già individuati dal Commissario, nonché di soggetti non già individuati dal Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6384, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 939/2022, che viene al medesimo intestata fino al 10 ottobre 2026. Le eventuali risorse, stanziate con i provvedimenti di cui in premessa, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite, se disponibili sulla contabilità speciale, con le modalità di cui al comma 10, ovvero, ove non ancora trasferite, secondo le modalità di cui all'art. 27, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, sulla medesima contabilità, restano nella disponibilità delle Amministrazioni di provenienza.
  6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell’emergenza di che trattasi da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 939/2022.
  7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
  8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull’avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l’indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.
  9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.
  10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Toscana che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all’atto della chiusura della medesima, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
  11. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
  12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell’effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.
  13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.
  14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2024

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano