Ordinanze18 dicembre 2024

Ocdpc n. 1.121 del 18 dicembre 2024 - Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire la prosecuzione delle attività e le funzioni di Commissario delegato e Soggetto responsabile poste in capo al Presidente della Regione Liguria

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023;

VISTA la normativa nazionale emanata per far fronte all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi in atto e, in particolare, il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

VISTI i commi da 669 a 671 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, tra l’altro, lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato fino al 3 marzo 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 con cui il predetto stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023;

VISTO l’articolo 21, comma 9 bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n.191, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza in rassegna fino al 4 marzo 2024;

VISTO l’articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6340;

VISTE le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, n. 902 del 13 luglio 2022, n. 903 del 18 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n. 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio 2023, n. 969 del 27 febbraio 2023, n. 1028 del 5 ottobre 2023 e n. 1051 del 29 dicembre 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della città metropolitana di Genova e della provincia della Spezia;  

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1082 del 28 marzo 2024, con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6441;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Imperia e di Savona;  

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1091 del 22 luglio 2024, con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6464;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018, nonché le successive delibere del Consiglio dei ministri del 18 agosto 2018, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse, del 31 luglio 2019 di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi e del 7 agosto 2020 di ulteriore proroga dello stato di emergenza per dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della apposita contabilità speciale n. 6098;

VISTE le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, n. 542 del 7 settembre 2018, n. 543 del 13 settembre 2018, n. 563 del 27 dicembre 2018, n. 574 dell’8 febbraio 2019, n. 584 del 29 marzo 2019;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 801 del 22 ottobre 2021, adottata per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità, con cui la vigenza della contabilità speciale n. 6098 è stata prorogata al 15 agosto 2022, per cui risultano in corso di finalizzazione le procedure amministrativo-contabili per la relativa chiusura;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;  

VISTO l'articolo 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell’8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all’ 8 novembre 2021;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della apposita contabilità speciale n. 6105;

VISTE le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  568 del 16 gennaio 2019, con cui è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie di cui alle citate delibere del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018 e del 21 febbraio 2019 mediante risorse provenienti dal bilancio regionale;

VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge  n.125/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 835 del 12 gennaio 2022 recante ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con cui, tra l’altro, la vigenza della contabilità speciale n. 6105 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia”, con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della apposita contabilità speciale n. 6174;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l’integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della regione Liguria, nonché le delibere del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2021 e del 23 settembre 2021 che hanno disposto la proroga dello stato di emergenza per un lasso temporale di complessivi dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 647 del 9 marzo 2020, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l’integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021, recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli -Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto e il territorio del Comune di Venezia”, con la quale il Commissario delegato nominato con le citate ordinanze n. 621 del 12 dicembre 2019 e n. 622 del 17 dicembre 2019 è stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea già trasferite a seguito della decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di euro 23.753.786,00, per l’attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento della situazione di emergenza di cui trattasi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 25, comma 2, lettera d) del citato decreto legislativo n. 1/2018;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 831 del 4 gennaio 2022 recante Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, hanno colpito il territorio della Regione Liguria con cui, tra l’altro, la vigenza della contabilità speciale n. 6174 è stata prorogata fino al 14 novembre 2023, per cui risultano in corso di finalizzazione le procedure amministrativo-contabili per la relativa chiusura;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri repertorio n. 624 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato per la Regione Liguria il soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione per far fronte all’emergenza COVID-19; 

VISTA l’ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020 con la quale, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6192, per cui risultano in corso di finalizzazione le procedure amministrativo-contabili per la relativa chiusura;

VISTE inoltre le successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile emanate ai fini della gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19, in particolare la n. 892 del 16 maggio 2022 adottata per favorire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 e la n. 988 del 26 aprile 2023 con la quale sono state prorogate le scadenze delle contabilità speciali di riferimento al 31/01/2024;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella regione Piemonte e della provincia di Imperia nella regione Liguria;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020, recante primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella regione Piemonte e della provincia di Imperia nella regione Liguria con cui, tra l’altro, è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale n. 6250;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, sono estesi al territorio della città metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, nella regione Piemonte, nonché al territorio dei comuni di Albenga, in provincia di Savona, di Casarza Ligure, in provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in provincia della Spezia, nella regione Liguria, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 745 del 23 febbraio 2021, recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia, dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri  del 4 novembre 2021 recante la proroga per ulteriori sei mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2022, n. 839;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2022 recante la proroga per ulteriori sei mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 febbraio 2023, n. 968 recante ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria, con cui tra l’altro la vigenza della contabilità speciale n. 6250 è stata prorogata al 22 ottobre 2024 per cui risultano in corso di finalizzazione le procedure amministrativo-contabili per la relativa chiusura;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre  2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in provincia di Savona, e nel territorio dei comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della città metropolitana di Genova;

VISTA l’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 848 del 21 gennaio 2022 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in provincia di Savona, e nel territorio dei comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della città metropolitana di Genova” con cui è stata disposta l’apertura della  contabilità speciale n. 6350;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 1058 del 15 gennaio 2024 recante ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in provincia di Savona, e nel territorio dei comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della città metropolitana di Genova con cui, tra l’altro la vigenza della contabilità speciale n. 6350 è stata prorogata al 23 dicembre 2025;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2022, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, sono stati estesi, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori delle regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022, con cui è stata, tra l’altro, disposta la proroga fino al 31 dicembre 2023 della vigenza dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 920 del 14 settembre 2022 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle Regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale” con cui è stata disposta l’apertura della contabilità speciale n. 6379;

VISTA l’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 970 del 28 febbraio 2023 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana”;

VISTA l’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n.1057 del 15 gennaio 2024 recante ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinata dal deficit idrico, con cui la vigenza della contabilità speciale n. 6379 è stata prorogata al 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa sopra citata il Presidente della Regione Liguria è stato nominato Commissario delegato per gli stati di emergenza tuttora vigenti (ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022, n. 1082/2024 e n. 1091/2024) e Soggetto responsabile (ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 801/2021, n. 831/2022, n. 835/2022, n. 892/2022, n. 968/2023, n. 1057/2024 e n. 1058/2024) in relazione alla prosecuzione in “via ordinaria”, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato per gli stati di emergenza terminati e per i quali la contabilità speciale è ancora aperta;  

VISTA la nota del 29 novembre 2024 del Presidente della Regione Liguria con cui, in considerazione del processo di riorganizzazione della Regione, si chiede di adottare apposita ordinanza di protezione civile per consentire, senza soluzione di continuità, la piena operatività delle gestioni commissariali ed ordinarie sopra richiamate con il subentro nelle rispettive funzioni dell’Assessore con delega alla Protezione Civile, autorizzandone altresì l’intestazione delle rispettive contabilità speciali;

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza con cui disciplinare la prosecuzione delle attività e funzioni proprie di Commissario delegato e Soggetto responsabile poste in capo al Presidente della Regione Liguria in relazione agli eventi sopra richiamati al fine di assicurare la gestione, senza soluzione di continuità, degli interventi ed attività, ivi compresi quelli che si renderà necessario attuare, finalizzati al superamento di detti contesti critici, anche ai fini del rispetto di obblighi, scadenze e adempimenti che la vigente normativa pone in capo a tali figure;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;            

DISPONE

ART. 1

  1. Al fine di assicurare la gestione, senza soluzione di continuità, degli interventi e delle attività, ivi compresi quelli che si renderà necessario attuare, finalizzati al superamento dei contesti critici richiamati in premessa, anche ai fini del rispetto di obblighi, scadenze e adempimenti imposti dalla vigente normativa, le funzioni di Commissario delegato poste in capo al Presidente della Regione Liguria sono esercitate dall’Assessore con delega alla Protezione Civile, il quale viene nominato, dalla data di adozione della presente ordinanza, Commissario delegato in riferimento alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022, n. 1082/2024 e n. 1091/2024.
  2. Dalla data della presente ordinanza, l’Assessore con delega alla Protezione Civile subentra nella titolarità dei conti di contabilità speciale previsti per le singole ordinanze indicate al comma 1.
  3. Per l’espletamento delle attività sopra richiamate non è dovuto alcun compenso.

ART. 2

  1. Al fine di assicurare la gestione, senza soluzione di continuità, degli interventi e delle attività, ivi compresi quelli che si renderà necessario attuare, finalizzati al superamento dei contesti critici richiamati in premessa, anche ai fini del rispetto di obblighi, scadenze e adempimenti imposti dalla vigente normativa, le funzioni di Soggetto responsabile poste in capo al Presidente della Regione Liguria sono esercitate dall’Assessore con delega alla Protezione Civile, il quale viene nominato, dalla data di adozione della presente ordinanza, Soggetto responsabile in riferimento alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 801/2021, n. 831/2022, n. 835/2022, n. 892/2022, n. 968/2023, n. 1057/2024 e n. 1058/2024.
  2. Dalla data della presente ordinanza, l’Assessore con delega alla Protezione Civile subentra nella titolarità dei conti di contabilità speciale previsti per le singole ordinanze indicate al comma 1.
  3. Per l’espletamento delle attività sopra richiamate non è dovuto alcun compenso. 

ART. 3

  1. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2024

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano